(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
      della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 7 marzo 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto  l'articolo  54,  primo  comma,  dello  Statuto  speciale  di
autonomia approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670;
  Visto  l'articolo  138  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, modificato dall'articolo 69 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360;
  Ritenuta la necessita' di fissare i criteri per  l'immatricolazione
e   la  conduzione  dei  veicoli  nonche'  per  la  conduzione  delle
imbarcazioni in dotazione  al  Servizio  antincendi  della  Provincia
autonoma di Bolzano;
  Su  conforme  deliberazione della Giunta provinciale n. 8163 del 30
dicembre 1994;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                             Competenze
 
  1.  L'amministrazione  provinciale   provvede   direttamente,   nei
riguardi   dei   veicoli   in   dotazione   del  servizio  antincendi
provinciale,  di  cui  all'articolo  1,  ultimo  comma,  della  legge
regionale  2 settembre 1978, n. 17, all'immatricolazione dei veicoli,
nonche'  all'abilitazione  degli  addetti  alla  guida  dei   veicoli
medesimi,  ai  sensi  dell'articolo  138 del codice della strada, nel
testo approvato con decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
modificato  dall'articolo  69  del  decreto  legislativo 10 settembre
1993, n. 360, nonche' all'abilitazione degli addetti alla guida delle
imbarcazioni in dotazione del servizio antincendi provinciale.
  2. La  ripartizione  provinciale  Protezione  antincendi  e  civile
provvede in particolare:
   a) all'addestramento, all'accertamento dei requisiti necessari per
la  guida,  all'esame  di  idoneita'  e  al rilascio della patente di
servizio, che abilita alla guida dei  veicoli  e  delle  imbarcazioni
comunque in dotazione del servizio antincendi provinciale;
   b)  al  rilascio  dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria  e  di  istruttore  di  scuola  guida,  relative
all'addestramento di cui alla lettera a);
   c)  agli  accertamenti  tecnici, all'immatricolazione, al rilascio
dei documenti di circolazione e delle targhe  di  riconoscimento  dei
veicoli in dotazione del servizio antincendi provinciale.